Aggiornamento

Istruzioni di Accesso Civico

L’accesso civico è la richiesta fatta da un soggetto all’Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall’Amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

La richiesta può essere presentata compilando uno dei modelli allegati

Accesso civico semplice Decreto Legislativo 33/2013 art. 5 c. 1

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. L’amministrazione, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per l’accesso civico semplice sono specificate nel regolamento e nella modulistica ai quali si rinvia. La richiesta di accesso deve essere formulata al RPCT FABIO FRANCHINI tel. +39 349 441 1192 email: f.franchini@carrafariere.it .

Il titolare del potere sostitutivo è l’Amministratore Unico SANDRA BIANCHI tel. 0585 787963 email:info@carrarafiere.it

Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2)

L’accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all’Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall’Amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all’informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per l’accesso civico generalizzato sono specificate nel regolamento e nella modulistica ai quali si rinvia.
La richiesta di accesso deve essere formulata all’ufficio protocollo tel. 0585 787963 email: info@carrarafiere.it – pec: imm@pecms.it

Registro degli accessi